I diritti dei minori stranieri non accompagnati: la legge n°47/2017

Le migrazioni dall’Africa e dall’Asia Minore in Europa degli ultimi anni, che hanno visto protagonisti i profughi e l’Italia e la Grecia come principali paesi accoglienti, sono in calo. La diminuzione degli sbarchi in Italia si è registrata a luglio ed è proseguita anche ad agosto. Quest’estate quindi sono entrati meno migranti in Italia rispetto alla quantità degli anni scorsi. Resta comunque il problema della gestione dei migranti accolti e dei minori sbarcati sulle coste italiane.

Il decreto del ministro Minniti ha dato nuovi istituti di legge per la gestione dell’emergenza migranti e in materia di minori stranieri non accompagnati è stata varata la legge n°47 del 7 Aprile 2017. Ad aprile del 2015, i MSNA (minori stranieri non accompagnati) erano 8.260, e nello stesso periodo del 2016 se ne contavano 11.648. Ma è nel 2017, ad aprile, che si registra ancora un innalzamento del numero totale: ben 15.939, quasi il doppio dei minori ospitati nel 2015.

Questi giovani migranti arrivano per lo più da paesi africani (Gambia, Egitto, Nigeria, Guinea, Mali, Eritrea, Costa d’Avorio, Somalia), dal Bangladesh e dall’Albania. La legge sui MSNA del 2017 si articola in diversi punti sintetizzati di seguito.

Respingimenti

I MSNA alla frontiera non possono essere respinti. È possibile espellere un minore straniero solo quando ciò non gli comporti un grave danno.

Identificazione

Nelle strutture di prima accoglienza si tiene un colloquio in presenza di persone esperte nella tutela dei minori e di un mediatore culturale. Nel caso in cui il minore non abbia con sé i documenti necessari per l’identificazione, si procede ad esami socio sanitari per l’accertamento dell’età.

Indagine familiare e affidamento

Sono necessarie la disposizione di indagini familiari nel superiore interesse del minore e la scelta della modalità di comunicazione dell’esito della ricerca al minore e al tutore. Se non è possibile ricongiungere un minore al nucleo familiare di origine, si attua l’affidamento che è favorito rispetto alla permanenza in una struttura di accoglienza. Per gli affidatari è prevista una specifica formazione.

Rimpatrio

Nel caso in cui sia possibile il ricongiungimento familiare nel paese d’origine, si procede con il rimpatrio assistito volontario. Per questo provvedimento, vengono prese in considerazione le indagini familiari e la relazione dei servizi sociali.

Sistema informativo nazionale e la cartella sociale

La struttura di accoglienza compila una cartella sociale dove sono raccolti tutti i dati del minore; la cartella viene inviata ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della repubblica presso il tribunale dei minorenni. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

Permessi di soggiorno

La legge sancisce il divieto di espulsione, quindi viene rilasciato un permesso di soggiorno per minore età o per motivi familiari.

Elenco dei tutori volontari

Presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari in cui possono iscriversi  privati cittadini. Dopo essere selezionati e appositamente formati, sono disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato.

Assistenza legale

Nel caso in cui il minore sia coinvolto in un procedimento giurisdizionale può avvalersi un legale di fiducia e del gratuito patrocinio a spese dello stato.

 Minori vittime di tratta

Se il minore è stato vittima di tratta, si procede con l’attuazione di un programma di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, che duri anche oltre il compimento della maggiore età.

Protezione internazionale

I minori non accompagnati vengono inseriti nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Le strutture d’accoglienza devono attenersi agli standard minimi che sono previsti per i servizi e l’assistenza delle strutture residenziali per minorenni, queste devono essere autorizzate o accreditate.

Intervento in giudizio delle associazioni di tutela

Per le associazioni è stato istituito un registro in cui iscriversi, queste possono intervenire nei giudizi che interessano i MSNA. Le associazioni possono ricorrere per annullare eventuali atti illegittimi.

Il continuo aumento di MSNA negli ultimi pieno il profilo emergenziale della questione promulgando una legge che possa dare ordine nella gestione legale e pratica anni ha reso necessaria la promulgazione della legge n°47 del 2017. Si spera, quindi, che il Governo abbia colto a dei minori stranieri non accompagnati.

Foto di Chiara Abbate  (CC BY-NC-ND 2.0)